Club Nautico Marinara

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Club Nautico Marinara

è una associazione riservata ai soli armatori

con barca ormeggiata a Marinara

Ad ogni tessera corrisponde un posto barca

e lo status di Socio si perde al momento di cambio di luogo di ormeggio.


Scopo di CNM

è

rappresentare gli interessi degli armatori/diportisti

nei rapporti con

Istituzioni Pubbliche

(AdSP, Capitaneria di Porto, Amministrazione territoriale)

Concessionari demaniali

(nel ’22: SEASER Spa, SIMAP Srl)

altri Sodalizi nautici

(CRV, RYC, ANMI, ASSONAUTICA, LNI).


Filosofia di CNM

è

più siamo più contiamo

quindi ciascun socio ha il compito di fare proseliti tra i vicini di posto barca




NEWS

STATUTO

 DEL CLUB NAUTICO DILETTANTISTICO MARINARA

COSTITUZIONE E SCOPI



STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CLUB NAUTICO MARINARA COSTITUZIONE E SCOPI

Club Nautico Marinara avente sede in Ravenna, Via Di Roma n.127, è una associazione che nell'ambito del territorio ravennate e limitrofo, svolge tutte le attività del mare e dell'ambiente a questo collegato, indipendentemente da ogni influenza razziale, religiosa e politica.

Art. 2.

Il Club proprio per la sua natura e concezione associativa non ha fini di lucro e politici. Gli Scopi del Club sono:

a) rappresentare gli interessi e le aspettative dei diportisti ormeggiati nella marina di MARINARA e associati al Club

b) promuovere la tutela del patrimonio marino attraverso una attività diportistica consapevole e rispettosa dell’ambiente.

̀̀̀̀

c) promuovere e diffondere le attività̀̀ del diporto in mare ed in particolare l'attività̀̀ velica nel territorio

Ravennate e limitrofo;

d) studiare i problemi del mare, della nautica e del territorio marino nel Ravennate e circondario, nonché́

formulare proposte, dare pareri in tale materia anche su richiesta di organizzazioni a ciò̀̀ preposte o delle

̀̀́

competenti autorità̀̀, affinché́ siano promossi ed adottati provvedimenti idonei a favorire sviluppo e tutela

dell’ambiente marino e del diporto;

e) stabilire e mantenere amichevoli relazioni con le altre Associazioni diportistiche, sportive, ricreative,

culturali ed assistenziali;

̀̀

f) svolgere attività̀̀ editoriali, con pubblicazioni da cedere prevalentemente ai propri associati.

ASSOCIATI

Art. 3.

L’associazione al Club è ammessa solo agli Armatori Diportisti ormeggiati nella marina di MARINARA. È considerato Armatore Diportista chi è proprietario o possiede una imbarcazione destinata al diporto, di qualunque dimensione o foggia, a vela o motore, classificata come natante o nave registrata. Sono ammessi come soci anche i rappresentanti legali o delegati di Soggetti Giuridici (i.e.: Società, Associazioni, o simili) armatori di imbarcazioni come identificate nei capoversi precedenti. Solo i Soci Armatori sono autorizzati a battere il guidone sociale.

Il Club è composto dalle seguenti categorie di Associati: a) Ordinari;

b) Onorari e Benemeriti;

Sono associati Ordinari tutti gli Armatori che, avendo presentato regolare domanda di ammissione al Consiglio del Club avendone i requisiti sono stati accettati ai sensi dell'art. 4 e versano la quota associativa annuale. Sono associati Onorari e Benemeriti tutti coloro, Persone, Enti Pubblici, Soggetti Giuridici, che contribuiscono in modo notevole ad arricchire il prestigio del Club; essi vengono nominati dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e sono esenti dal pagamento di qualsiasi onere sociale.

Art. 4.

Il numero degli Associati è illimitato.

Per essere ammessi i richiedenti dovranno presentare domanda su apposito modulo. È esclusa espressamente

̀̀

la temporaneità̀̀ della partecipazione alla vita associativa.

1Art. 5.

L'Associato firmando la domanda di ammissione dichiara di accettare lo statuto del Club e gli eventuali regolamenti interni. Inoltre si impegna a pagare la quota associativa alle scadenze previste dal Consiglio.

Art. 7.

La qualifica di associato si perde:

a) per dimissioni da presentarsi per iscritto entro il 31 Dicembre di ogni anno;

b) per morosità̀̀;

c) per radiazione, che, previa escussione dell'associato, viene pronunziata dal C.D. contro l'associato stesso il quale, dentro o fuori dal Club o dalla marina di MARINARA, commetta azioni ritenute disonoranti o che, con il suo comportamento, ostacoli il buon andamento dell'associazione. Gli associati dimissionari o dimissionati per morosità̀̀ potranno essere riammessi con delibera del C.D.;

d) per decesso o perdita dello stato di armatore ormeggiato a MARINARA.

Art. 8.

Le quote associative non possono essere trasferite a terzi o rivalutate.

Le quote associative annuali vengono fissate dal C.D. all'inizio di ogni anno sociale, ma devono essere ratificate dall’Assemblea degli Associati. L’anno sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Art. 9.

Tutti gli associati hanno il dovere di difendere e di fare rispettare il buon nome del Club. Tutti gli associati hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il Club è ispirato al principio di democrazia interna e garantisce pari diritti e dignità ad ogni Associato.

Art. 10.

Tutti gli Associati del Club hanno diritto di:

a) usufruire della Sede Sociale;

b) fregiarsi dei distintivi sociali;

c) partecipare all'Assemblea Generale con diritto di voto purché in regola con il pagamento della quota associativa;

d) essere eletti a far parte del C.D. purché in regola con il pagamento della quota associativa;

e) iscrivere le proprie imbarcazioni nel Registro delle imbarcazioni del Circolo e battere il guidone sociale; f) fruire degli sconti praticati agli associati del Circolo, secondo quanto stabilito dal C.D.;

g) ricevere le pubblicazioni sociali e qualsiasi altra pubblicazione che il C.D. volesse destinare agli associati h) prendere visione dell'elenco dei soci per finalità sociali.

Art. 11.

Sono organi dell’associazione:

a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo;

Tutti gli incarichi sono onorari e non retribuiti. Il C.D. può stabilire il rimborso delle spese vive sostenute per le mansioni svolte nell'interesse del Circolo.

 Art. 6.

Gli associati devono pagare le quote associative e qualsiasi altra somma dovuta entro il 31 Marzo dell'anno sociale in corso; è prevista la possibilità̀̀ per diportisti che iniziassero il loro ormeggio continuativo nella marina di MARINARA dopo il 31 Marzo, di presentare domanda di associazione e pagare la loro quota annuale intera all’atto di accettazione. Gli associati morosi v̀̀erranno invitati, per non più̀̀̀ di due volte, a regolarizzare la posizione; qualora persistessero nella morosità̀̀ verranno radiati dall'albo degli associati, salvo il diritto del Club di chiedere giudizialmente la somma dovuta ed ogni rimborso per danni eventualmente causati.

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 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 12.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. È costituita da tutti gli associati che risultano iscritti nel libro degli associati ed in regola col pagamento delle quote associative.

Art. 13.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal C.D., entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione dei bilanci, per la nomina delle cariche sociali nel rispetto dello Statuto, per la fissazione delle quote associative e per gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il C.D. può convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile o necessario alla gestione sociale.

Deve convocarla quando ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione della materia da trattare, da tanti associati che rappresentino almeno 1/3 degli associati aventi diritti al voto in Assemblea.

Art. 14.

L'Assemblea è considerata straordinaria quando è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e per deliberare sullo scioglimento e liquidazione del Club.

Art. 15.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dev'essere effettuata almeno 10 giorni prima della scadenza dell'adunanza, mediante avviso contenente le materie da trattare, l'ora ed il luogo della riunione e da comunicarsi direttamente a ciascun associato a mezzo lettera o con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne la ricezione.

Art. 16.

Le Assemblee sono indette in prima e in seconda convocazione. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese validamente a maggioranza assoluta dei voti degli associati intervenuti o rappresentati anche per quanto riguarda l'approvazione dei bilanci e le cariche elettive. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti quelli che riportano un maggior numero di voti ed a parità di voti, colui che è più anziano di iscrizione al Club. Quando si tratta di deliberazioni che riguardano modificazioni dello Statuto o la trasformazione del Club, le deliberazioni stesse per essere valide devono essere prese, in prima convocazione, con il voto favorevole degli associati che rappresentino almeno i 2/3 di tutti gli associati ed in seconda convocazione con il voto favorevole degli associati che rappresentino almeno il 50% di tutti gli associati e qualora i presenti siano inferiori a tale numero, almeno il consenso dei 4/5 degli associati presenti. Per la delibera di scioglimento e devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.

Art. 17.

Per le votazioni si procederà̀̀ normalmente per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali o per argomenti che riguardino i soci si procederà̀̀ col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art. 18.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiori di età̀̀̀ che risultano iscritti nel libro degli associati, ed in regola con il pagamento delle quote sociali alla data dell'assemblea.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Gli associati potranno farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di un altro associato.

Art. 19.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del C.D. ed in sua assenza dal Vice Presidente. Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea e, quando occorre, due scrutatori. A questi ultimi è inoltre affidato l'accertamento dei titoli per l'ammissione all'Assemblea e l'esame delle schede quando abbiano luogo delle votazioni.

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 Al Segretario è affidato il compito di redigere il verbale dell'Assemblea che dovrà essere successivamente firmato anche dal Presidente e dagli Scrutatori. La validità di un'Assemblea non può essere inficiata dopo la chiusura della stessa.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20.

Il C.D. è l'organo amministrativo del Club ed è composto da 5 a 9 membri eletti dall'Assemblea tra gli associati iscritti nel libro degli associati.

I componenti del C.D. durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Spetta all'Assemblea stabilire il numero dei componenti del C.D. prima di procedere alla nomina.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione al proprio interno:

a) elegge il Presidente

b) elegge il Vice Presidente

c) assegna incarichi e deleghe operative nelle aree indicate dall’Assemblea

Un socio non può essere eletto Presidente per più di due mandati consecutivi.

Art. 21.

Il C.D. è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Club e potrà compiere tutti gli atti e le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per Statuto, siano di competenza esclusiva dell'Assemblea. È organo disciplinare.

Art. 22.

Le sedute consiliari sono convocate dal Presidente o su richiesta da almeno due Consiglieri e devono essere effettuate con mezzo che assicuri la confermi la ricezione da parte del destinatario (i.e.: lettera RR, fax, telegramma, posta elettronica via PEC o con conferma di avvenuta ricezione), almeno 3 giorni prima della riunione. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente convocato, anche in assenza delle sopra indicate, quando sono presenti tutti i suoi componenti. Il Componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni dello stesso, decade dal proprio mandato su iniziativa del Presidente. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione fra i primi soci non eletti, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea d'urgenza perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. In caso di decadenza dell'intero C.D. l'Assemblea viene convocata d'urgenza dal Presidente o in sua mancanza dal Consigliere più anziano.

Art. 23.

Il Presidente è il legale rappresentante del Club e deve:

1. dirigere i lavori del C.D., vistare verbali, firmare i regolamenti e le tessere;

2. assumere la reggenza di qualsiasi carica sociale eventualmente carente.

Il Presidente ha la facoltà di delegare tutti o parte dei suoi poteri al Vice Presidente.

Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per incompatibilità con altre cariche non cumulabili. In tal caso, il C.D. resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vice Presidente con le formalità̀̀̀ previste e ciò̀̀̀ sino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del nuovo Presidente.

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 GRUPPI DI INTERESSE

Art. 24.

Il Consiglio Direttivo istituisce i gruppi di interesse per specifiche attività e delibera il relativo regolamento. Ciascun gruppo di interesse nomina un proprio responsabile. I gruppi di interesse rappresentano, nel principio di democrazia interna, un momento di aggregazione tra gli associati aventi interessi specifici comuni all'interno di quelli che il Club promuove e tutela. Fermo restando le competenze e i poteri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, i gruppi di interesse possono avanzare richieste, proposte, suggerimenti per esigenze specifiche di interesse generale o per il miglioramento del Club stesso.

PATRIMONIO SOCIALE E PROVENTI

Art. 25.

Il patrimonio del Club può essere costituito da beni mobili ed immobili. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio netto esistente, ogni suo futuro incremento, nonché tutte le somme che pervengano al Club senza speciale destinazione. Il patrimonio deve risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno tenuto dal Presidente.

Art. 26.

I proventi sono costituiti:

1. dalle quote associative;

2. da contributi ordinari e straordinari di Enti pubblici e privati e di singoli privati;

3. da donazioni, lasciti e successioni.

Gli utili eventualmente realizzati saranno interamente reinvestiti nell'Associazione.

DURATA E SCIOGLIMENTO

Art. 27.

La durata del Club è illimitata.

Il patrimonio del Club non è ripartile o distribuibile in alcun modo fra gli associati, né durante la vita né allo scioglimento dello stesso, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati sia in modo diretto sia in modo indiretto che differito. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del Club, l'Assemblea Straordinaria stabilirà̀̀ le modalità̀̀ della liquidazione e nominerà̀̀ uno o più̀̀ liquidatori, determinandone i poteri. L'Assemblea delibererà̀̀ sull'assegnazione del patrimonio risultante dal bilancio finale di liquidazione presentato dai liquidatori che dovrà̀̀ comunque essere devoluto a persone, associazioni o organizzazioni comunque denominate che perseguano gli scopi di cui all'art. 2) del presente Statuto.

Art. 28.

In caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione il C.D. convoca l'Assemblea dei soci per i provvedimenti del caso, salvo diverse disposizioni normative.

Art. 29.

I provvedimenti adottati dagli Organi dell'Associazione hanno immediata efficacia nei confronti dei Soci. Qualsiasi questione connessa all'attività̀̀ sociale che insorga fra l'Associazione ed i Soci, ovvero fra i Soci, deve essere rimessa agli organi statutari competenti. Qualsiasi controversia, anche di natura patrimoniale comunque correlata alla vita del Sodalizio, che non rientra nella competenza degli Organi statutari, deve essere composta mediante arbitrato rituale composto da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale di Ravenna entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. L'arbitro deciderà̀̀ entro novanta giorni dall'accettazione della nomina, nel rispetto del contraddittorio fra le parti, modo irrevocabilmente vincolativo fra le parti.

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 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

Il presente Statuto è immediatamente esecutivo essendo parte integrante dell’Atto Costitutivo.

Art. 31.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme in materia di Associazioni e per quanto applicabi le norme sulle Società̀̀.


CONTATTI
info@clubnauticomarinara.it
tel:   0544 193 2024
cell: 349 136 5627

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